(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale. 2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari. 3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali e' vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie. 4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunita' montane e le Aziende unita' sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale.