(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 8
                        del 24 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione  tutela  le  condizioni  di  vita  degli  animali  da
affezione,  promuove  la  protezione  degli stessi e il controllo del
randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale  un
corretto rapporto uomo-animale.
  2.  Ai  fini  della  presente  legge  si  intendono  per animali da
affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o
diporto, senza fini produttivi o alimentari.
  3. Allo scopo di garantire il benessere degli  animali  e'  vietato
causare  loro  dolore  o  sofferenza e organizzare spettacoli, gare e
rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque  comportare
maltrattamenti o sevizie.
  4.  All'attuazione  della presente legge provvedono, nei rispettivi
ambiti di competenza, la Regione, le Province,  i  Comuni  singoli  o
associati, le Comunita' montane e le Aziende unita' sanitarie locali,
con    la   collaborazione   delle   associazioni   protezionistiche,
naturalistiche  e  di  volontariato  interessate  iscritte   all'albo
regionale.